Art. 4.
(Competenze dell'Autorità).

      1. L'Autorità ha funzioni di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni dello Stato al fine di

 

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assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia stabilite dalla presente legge.
      2. L'Autorità:

          a) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca e con valutazione delle esperienze maturate all'estero e, in particolare, nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione nazionale vigente nonché sulle misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;

          b) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie, attuando il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

          c) collabora con le amministrazioni dello Stato nell'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nella scuola e nella società e per la tutela dei minori;

          d) propone alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare; promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a promuovere lo sviluppo e la tutela della famiglia e dei suoi componenti più deboli, in particolare dei pazienti ricoverati presso presìdi ospedalieri pubblici e privati o strutture per anziani o per diversamente abili;

          e) promuove intese con regioni, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni del privato sociale dirette ad assicurare la permanenza nell'ambito familiare dei malati, degli anziani e dei diversamente abili, ai fini del miglioramento della qualità della vita;

 

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          f) rende pareri ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, sulle attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e sui livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          g) rende pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

          h) rende pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas da parte della competente Autorità;

          i) è sentita in sede di definizione dei contratti di servizio nazionale e regionale stipulati con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo per i profili di sua competenza.

      3. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari e per l'ulteriore attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
      4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità accede, mediante idonee forme di collegamento telematico preventivamente concordate con le istituzioni che li detengono, ai documenti e alle banche dati delle amministrazioni dello Stato.